QUEI DENTISTI DEI MIRACOLI
Dopo 38 anni da questa intervista giornalistica al dott. Marcellino che denunciava la “giungla odontoiatrica”, la piaga dell'estrazioni ingiustificate ancora imperversa. All'epoca sorgevano a Torino i primi "centri dentistici" anonimi che promettevano, a prezzi concorrenziali (circa 1.000.000 di Lire) dentiere efficaci pressoché in giornata comprensive di estrazioni in anestesia generale. Oggi i nuovi Centri, sempre anonimi, promettono impianti e denti fissi in giornata.
Le narrazioni dei pazienti erano da inferno dantesco. Venivano estratti tutti i denti cariati e non, dopo un’endovena praticata da un'anestesista e con risveglio su una sedia a sdraio e la bocca piena di sangue. Ovviamente la dentiera veniva garantita a vita purché il paziente sopportasse il male senza mai toglierla. Venivano organizzati autobus da tutta Italia, … isole comprese.
Ovviamente dopo uno e due viaggi per cercare di rimediare ai problemi la gente desisteva e non tornava più. Questo articolo è importante in quanto testimonia anche la nascita dei nuovi "dentisti non medici": gli Odontoiatri.
DENTISTA NON E' ISCRITTO ALL'ORDINE.
PER IL GIUDICE NON E' REATO
La legge 409/85 ha istituito appunto nel 1985 l’albo degli odontoiatri inserendolo nell'ordine già esistente dei Medici Chirurghi che diventa “Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri”.
Fino a quella data solo i medici, con o senza specifica specializzazione, in base al - R.D. 1755/24 ancora vigente in sentenze degli anni ‘90, potevano “fare i dentisti”.
La legge 409 (di recepimento di Direttive europee finalizzate a garantire la qualità della formazione dei dentisti che potevano migrare nei vari paesi UE) per arginare il fenomeno dei medici (anestesisti, radiologi, medici di base, ecc.) che si “arrangiavano con l’odontotecnico abusivo” non avendo una specifica formazione di dentista, prevedeva per questa categoria di medici, non espressamente qualificati, l’opzione di fare solo il medico o solo il dentista trasferendosi all'albo degli odontoiatri entro un quinquennio.
Con la sentenza 100/’90 la Corte Costituzionale ritenne, con puntuale ragionamento, discriminante x i dentisti non specialisti l’obbligo di optare x uno dei due albi ma, nelle conclusioni (PQM), per mero errore di lettura dell’art.5, “inventa” per questi medici “la doppia iscrizione” che viene interpretata in pratica come obbligo di iscriversi ad entrambi gli albi, sovvertendo così la volontà del legislatore.
Per il principio della “separazione dei poteri”, la Suprema Corte può solo, su legittima richiesta, abrogare in tutto o in parte una legge del parlamento ma non modificarla con aggiunte. Quindi, in questo caso la CC ha, involontariamente, compiuto un atto incostituzionale.
Le conseguenze pratiche di questo “atto incostituzionale” sono state devastanti negli anni a seguire comprese due condanne dell’Italia dalla Corte di Giustizia Europea.
L’effetto peggiore del “mostro giuridico” creato dall'impropria modifica della L 409/85 attraverso la sentenza 100/90 della C.C. è stato “il tradimento della fede pubblica” dove il compito degli Ordini professionali è di garantire la qualità degli iscritti agli albi ed invece si è data indiscriminatamente la qualifica di “Odontoiatra” a tutti i medici che l’hanno chiesta solo pagando un bollettino di un centinaio di euro.
Questo è il motivo per cui il Dott. M. Marcellino, in nome della certezza del diritto in un paese civile, si è sempre rifiutato di iscriversi provocatoriamente ad un “albo infedele” fino a farsi portare in giudizio penale.
RIFIUTA DI ISCRIVERSI ALL'ALBO
ASSOLTO ODONTOIATRA "ABUSIVO"
IL CALVARIO DI UNA DONNA RIMASTA SENZA DENTI PER COLPA DEL DENTISTA-NEGOZIANTE
Già l’uso del termine “cliniche dentali” è quantomeno una forzatura essendo queste “imprese commerciali” titolari di licenza comunale di “ambulatorio odontoiatrico”.
La parola “clinica” dovrebbe essere riservata agli “istituti universitari di ricerca e cura” e non dovrebbe essere consentita a “negozi” su strada o in supermercati, generando così illusorie aspettative di particolari qualità nella popolazione meno preparata che è portata a ritenere una “clinica” più qualificata di un “semplice studio dentistico”.
Le licenze di “ambulatorio odontoiatrico” vengono rilasciate dai Comuni a ditte che dimostrino di avere strutture con precise caratteristiche igienico sanitarie e una precisa organizzazione che fa capo a un ”direttore sanitario”, medico, che dovrebbe essere l’interfaccia garante con il pubblico e con i sanitari che operano nell’ambulatorio essendo presente.
In realtà per il pubblico è difficile capire chi è e se c’è il Direttore Sanitario e questo invalida il principio cardine della licenza concessa a garanzia dell’utente del servizio.
Di seguito si riporta uno stralcio dell’intervento del dott. Marcellino all’assemblea dell’Ordine: “Cosa sono i cosiddetti “centri” o “cliniche dentali”? Giuridicamente strutture con agibilità edilizia di “struttura sanitaria” e dotate di “licenza comunale di ambulatorio odontoiatrico” ottenuta dimostrando adeguati requisiti strumentali e organizzativi. In primis devono avere un Direttore Sanitario, quindi un soggetto iscritto all’ordine e soggetto a disciplina con compito di “vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo”: sulla carta tutti i “negozi dentali” ne hanno uno ma il nome quasi mai compare, una specie di prestanome il più delle volte ignaro delle sue responsabilità sanzionabili.
Basterebbe richiamarli al dovere ordinistico (art.69 del nuovo codice deontologico) che prevede l’obbligo di segnalare all’Ordine l’acquisito incarico, ma nessuno di quelli interpellati ne è a conoscenza e nessuno sa cosa se ne fa e come dall’Ordine viene gestito e per quali finalità questo “elenco”.
Chi entra in questi centri, allettato dalla visita e radiografia gratuita, esce, dopo la visita di un anonimo dentista con un “preventivo” stilato da un “commerciale”: normale? No, illegale. Illegale perché un foglio di carta con insegna della ditta e senza firma dove si propongono estrazioni, cure, interventi chirurgici e protesi (senza peraltro una spiegazione del perché necessitano) è una “prescrizione medica” che presume una diagnosi (come prescrivere un farmaco o una radiografia) quindi l’atto medico per eccellenza (art.13 c.d), e chi lo fa senza essere medico compie, a mio avviso, il noto reato di esercizio abusivo e il medico che lo ha avallato, in particolare il direttore sanitario, ne è correo. ABUSIVISMO 2.0!!
Il reato comincia di solito con l’esecuzione “omaggio” della “panoramica” ancor prima della visita in violazione del “principio di giustificazione” sanzionata anche dalla legge sulla radioprotezione ignota ai più.
Su una mia specifica segnalazione ai NAS un centro è stato sanzionato per questo modo di procedere.
In tutti i casi che ho trattato in ambito medico legale di pazienti “scontenti” di questi centri la costante era l’offerta terapeutica da parte di un “non medico” e molto frequente l’esecuzione di estrazioni (mutilazioni!!) immotivate e la mancanza di un sanitario responsabile del piano di cure. Al confronto l’odontotecnico abusivo fa potenzialmente meno danni.”
Inutile dire che l’Ordine rimane inerte e nemmeno conosce chi sono i direttori sanitari ancorché l’art.69 del codice deontologico reciti “…Il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l'eventuale rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati e sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare il suo nominativo.”
20 NOVEMBRE 2018 - CIVICO20 NEWS - RIVISTA ONLINE DI TORINO
I traumi acuti alla dentatura non vengono prontamente curati nelle strutture pubbliche: ne parliamo con il dottor Mario Marcellino, figura di spicco nell’odontoiatria torinese.
Mi reco ad incontrare il dottor Mario Marcellino nel suo studio, reduce da poco dalla controversia giudiziaria che l’ha portato a comparire di fronte al giudice Giuseppe Casalbore nella veste di imputato a causa della controversa legge voluta dall'albo professionale degli Odontoiatri in base alla quale, avendo rifiutato di iscriversi all’Albo degli Odontoiatri, è stato inquisito per “esercizio abusivo della professione medica”, nonostante i numerosi attestati che comprovano la sua indiscussa professionalità. Ora quella vicenda è conclusa, risolta al meglio, ed il dottore come al solito è impegnato con un paziente. Al termine del suo intervento, ci accomodiamo nel suo studio e finalmente può cominciare ad illustrarmi una tematica da lui tenuta in alta considerazione: quella della emergenza traumatologica, che, afferma, “troppo spesso è trascurata dalla sanità pubblica”.
“Allora, dottor Marcellino, se disgraziatamente una persona ha un incidente la domenica, ad esempio un trauma facciale con rottura o perdita di uno o più elementi dentari, recandosi al Pronto Soccorso trova qualcuno in grado di curarlo o deve rivolgersi ad un privato?
"Premesso che la mia sensibilità al tema risale ai miei quattro anni di “allievo capo interno” in maxillo facciale a cavallo della Laurea. Per quattro anni ho gestito come prima linea la traumatologia mascellare delle Molinette e da qualche anno sono di nuovo in pista involontariamente. Per la mia clientela, con il trasferimento di chiamata sul cellulare sono sempre reperibile, ma da quando ci sono “i dentisti del Lingotto”, alias Dental School, alias ex Clinica Odontoiatrica dell’Università, chi cerca per un’emergenza la struttura pubblica via smartphone con la parola “Lingotto” (Dental School non è popolare), trova solo Centro Salute Lingotto, alias Marcellino".
Tra le tante telefonate per lo più di feroci mal di denti che dopo il tramonto diventano “sto morendo” (e anche quel tipo di sofferenza avrebbe diritto alla pubblica assistenza, magari con ticket), ci sono i traumi dentali che pure sono figli di un dio minore. Non si capisce perché, chi prende una botta a una gamba, ha diritto ad un pronto intervento e chi la prende sui denti, (molto spesso adolescenti!), no".
“Perciò, se una persona soffre per una algia acuta ai denti o a causa di un trauma diretto al cavo orale, trova cure adeguate se si reca in un pronto soccorso?”
"Il SSN non fornisce pronto soccorso per i denti" afferma, scandendo bene ogni singola parola di quest'ultima frase.
"Il paradosso però sta nel fatto che il Ministero della Salute ne è ben consapevole: e dedica a questo argomento precise linee guida, rintracciabili nel sito: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2755_allegato.pdf, prodotte a maggio 2018 su una precedente edizione del 2012 “ …per la prevenzione e la gestione dei traumi dentali ..”
"Sostanzialmente il ministero riconosce alta incidenza di traumi dentali in età evolutiva, incarica l’intellighenzia di affrontare il problema, mette sul sito il “lavoro scientifico” e nessuno si incarica di diffonderlo, fare formazione e men che meno creare presidi. Ad oggi nessuno sa chi e come deve gestire un trauma dentale in età evolutiva. Riporto a titolo esemplificativo uno dei tanti casi trattati, ovviamente nel week end perché è prevalentemente nei giorni prefestivi e festivi che i giovani e giovanissimi praticano sport”.
“Racconti cosa è successo”
“C.D. di 13 aa giocando a calcio di domenica si scontra con il portiere e, a seguito del trauma violento, lascia a terra un incisivo. Il Centro Sportivo si attiva in cerca di un pronto soccorso finche trova me al cellulare mentre rientro da Caselle; anziché andare a casa, li convoco in studio dando istruzioni per la conservazione del dente che si è staccato ed è caduto a terra”.
“Quando arriva il paziente, sono di fronte ad una frattura dell’alveolo in cui era contenuto il dente, che ora ho fra le mie mani. Nel giro di poche ore, previa accurata disinfezione, curo il dente al di fuori della sua sede e, dopo aver ridotto la frattura dell’alveolo, lo reimpianto nella sua sede fisiologica, applicando una contenzione che lo mantenga nella sua sede. La radiografia postoperatoria evidenzia addirittura la frattura dell’apice della radice, davvero una gran bella botta! Ho spiegato alla famiglia che il ragazzone presenta una grave malocclusione ma al padre interessava sapere in quanto tempo poteva riprendere il campioncino a giocare”.
“Ha salvato un dente, evitando al giovane sportivo una impianto protesico, di certo un ottimo risultato, in quale sede pubblica avrebbe potuto avere un analogo trattamento?
”Ad oggi in nessuna. Il paziente al più sarebbe stato medicato in pronto soccorso e rimandato al giorno dopo con l’indicazione di recarsi dal proprio dentista, ovviamente privato. Il fatto che non si possa disporre di un servizio come quello da me fornito in emergenza in un giorno festivo, è una grave lacuna del nostro sistema sanitario, che sarebbe bene venisse colmata”.
NUOVA ASSOLUZIONE DEL DOTT. MARCELLINO DALL’ACCUSA DI ESERCIZIO ABUSIVO DELL’ODONTOIATRIA ( ART. 348 C.P.)
In data 28-10-2021 il giudice Dott.sa RAFFAELLI assolve nuovamente il Dott. Marcellino dall’accusa con formula piena.
La vicenda è paradossale. Questa volta è l’Ordine dei Medici che, dopo 4 anni, a Marzo 2017, denuncia il Dott. Marcellino per stesso motivo per cui fu assolto nel 2013.
La procura, indotta a credere che il dott. Marcellino fosse oggetto di procedimento disciplinare “come facinoroso disobbedente”, ha proceduto all’indagine arrivando, nella convinzione di colpevolezza dell’imputato, a mettere sotto sequestro giudiziario lo studio per 3 mesi.
La violenza dell’azione giudiziaria per un personaggio pubblico che si ritiene più che innocente, ha prodotto un grave danno alla salute del dott. Marcellino.
Per far rimuovere i sigilli, il dott. Marcellino, ob torto collo, a iscriversi anche all’albo degli odontoiatri, cosa che ha sempre contestato perché quantomeno irrazionale.
Sono passati più di 3 anni e la procura ha chiesto il Rinvio a Giudizio, in quanto il dott. Marcellino avrebbe esercitato abusivamente l’odontoiatria dal 2013 al 2017.
l’ordine dei medici si è costituito parte civile e alla fine del procedimento penale la dott.sa Raffaelli si è espressa per l’assoluzione in quanto il fatto non sussiste.
La sentenza ovviamente si appella al buon senso per cui il mio caso non po' essere parificato al classico odontotecnico abusivo che fa il dentista nel retrobottega.
la vicenda è un paradosso del diritto che si fonda su 2 errori:
- l’affermazione di un’autorità che fa dire alla legge quello che la legge non dice, ma purtroppo la gente ed esperti credono all’autorità
- un errore clamoroso della massima autorità istituzionale della giustizia: LA CORTE COSTITUZIONALE che ha introdotto illecitamente, per errore, una norma assurda credendo a chi ha trasmesso il quesito su cui la corte si è espressa. Quest’errore ha creato la cosiddetta DOPPIA ISCRIZIONE, per cui, contrariamente al criterio universale per cui un professionista che possa avere più abilitazioni può esercitare una sola professione nel nostro caso con una sola abilitazione bisognerebbe iscriversi a due albi nello stesso ordine.
Nelle dichiarazioni spontanee, che ho esibito prima della sentenza, ho meglio chiarito il problema.
Purtroppo questa sentenza, benché mi assolva, non risolve il problema dello stato di diritto violato per cui la ferita rimane ancora aperta.
Non mi resta che chiedere i danni per l’ingiustizia subita sia dalla magistratura che dall’ordine professionale.
Si allegano le dichiarazioni consegnate al giudice
DICHIARAZIONI SPONTANEE
Intendo chiarire alcuni aspetti della mia posizione relativamente a quanto emerso nella precedente udienza e dall’interrogatorio dei testi:
1) L’anomalo esposto dell’Ordine che ha attivato la procura.
2) L’apodittica affermazione che la L. 409/85 priva il medico chirurgo abilitato e iscritto al relativo albo della possibilità di curare una parte del corpo umano.
3) La doppia iscrizione
Quanto al punto 1),
Premesso che sono venuto a conoscenza di un provvedimento disciplinare nei miei confronti solo in udienza, voglio ribadire che dal 04 03 2013 (data della mia assoluzione presso questo tribunale perché il fatto non sussiste) al 03 03 2017 (data dell’esposto) e a tutt’oggi non sono mai stato contattato dall’Ordine per alcun motivo. Dall’accesso agli atti risulta che il provvedimento disciplinare è stato “aperto e sospeso” il 14 05 2018 dalla commissione albo medici per presa d’atto del rinvio a giudizio del sottoscritto (ma il rinvio a giudizio è sato deciso solo nel 2020!).
Non ritengo sia corretto sostenere che “L’Ordine abbia presentato esposto” nei miei confronti. Premesso che per Ordine deve intendersi il Consiglio Direttivo, l’esposto è a firma di soli due consiglieri che, pur se ricoprono rispettivamente le cariche di presidente e vice, non ritengo abbiano titolo ad usare le insegne dell’Ordine per un’iniziativa personale (Il dpr 5 aprile 1950, n. 221 agli artt. 38 e 39 spiega chiaramente l’istruttoria: “il presidente, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni”.).
Osservo che l’irritualità dell’esposto e il suo contenuto mi descrivono ingiustamente come un facinoroso ribelle tanto da coinvolgere la magistratura penale.
Quanto al punto 2),
Premesso che “dentista”, “odontoiatra”, “attività odontoiatriche”, “professione di odontoiatra” non sono semplici sinonimi, voglio precisare che la “Professione di Odontoiatra” non esisteva prima della L. 409/85. L’”odontoiatria”, come si evince dalle Direttive Comunitarie, è un’attività che può essere svolta “a titolo di medico o non medico”.
La L. 409/85 non ha come oggetto la modifica delle competenze del medico chirurgo (le attività parlamentari che hanno portato alla legge non hanno mai affrontato l’argomento), né si può parlare di “implicita abrogazione” di una norma in quanto non esiste una norma che definisca l’oggetto della professione del medico chirurgo che è pacificamente intesa nella cura del corpo umano.
La L. 14/2003 (frutto del recepimento della sentenza di condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia del 29 novembre 2001- Causa C-202/99) si limita a dichiarare abrogato l’art 5 e quindi per comprendere il significato bisogna riferirsi al testo della sentenza della Corte di Giustizia:
Tale sentenza è la risposta al ricorso della Commissione delle Comunità Europee, per il mantenimento, in Italia, di un secondo sistema formativo per l'accesso alla professione di dentista (specializzazione per medici che conferisce ai sensi della Legge n. 409/'85 art. 1, la possibilità di iscrizione all'Albo Odontoiatri) e la possibilità della doppia iscrizione, Albo Medici ed Albo Odontoiatri (sancita in Italia dalla Sentenza n. 100/'89 della Corte costituzionale), ritenuta non omogenea al resto degli stati membri. La Corte dichiara inadempiente l'Italia perché conferisce il titolo di "dentista" a medici Odontostomatologi, ma conferma che questi sono comunque riconosciuti in Europa con il loro titolo legittimo di "medico specialista", secondo le Direttive Mediche 93/16 e successive modifiche.
Per iscrivermi nel 2017 all’albo Odontoiatri ho esibito la stessa abilitazione con cui sono iscritto all’albo medici (la “speciale abilitazione” prevista dall’art. 348 C.P.) ed è irrazionale pensare che nell’albo medici non mi consenta di curare “bocca, denti e mascelle”, come è irrazionale pensare che l’attività di dentista da me “legalmente” esercitata dal 1974 al 2007 diventi attività criminale perché è stato abrogato l’art.5 della L. 409/85.
La Corte Costituzionale con la sentenza 100/89 , in punto di diritto, ha anche affermato relativamente ai medici che esercitano attività odontoiatrica con o senza specializzazione (irrilevante ai fini dell’abilitazione) “… tale scopo, diretto a limitare la concorrenza, non può giustificare né la discriminazione, né comunque il sacrificio di situazioni già acquisite, perché, come è stato più volte ribadito da questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 56 del 1989), il legislatore può incidere su situazioni pregresse sacrificando quelle di alcune categorie di soggetti, sempre che ciò risulti plausibilmente ragionevole e conseguente, come si è osservato, ad una equa valutazione dei contrapposti interessi.”
Quanto al punto 3),
legittimità della “doppia iscrizione”, oltre i rilievi emersi nella sentenza della Corte di Giustizia Europea nella Causa C-202/99 contro la repubblica italiana, rimando alle mie osservazioni del 15 06 2010 depositate e già presentate nel precedete processo.
Torino14 10 2021 Dott. Mario Marcellino
PS. Allego articolo di LASTAMPA del 1982 che, oltre a datare il mio impegno civile in materia, testimonia il pensiero ufficiale dell’autorità sulla nuova istituenda professione di odontoiatra.
SINTESI DELL’ARTICOLO DI LASTAMPA DEL 22 04 1982
Eppure in quella che un dentista, il dott. Mario Marcellino, con una lettera inviata in questi giorni all'Ordine del Medici, definisce «giungla odontoiatrica»,
…omissis …
1 dentisti con la copertura di qualche medico compiacente, medici che si Improvvisano odontoiatri senza aver mai ottenuto una specializzazione e mai, nel loro normale corso di studi, preso in mano un trapano; specialisti che, dopo tre anni passati in clinica, hanno compiuto, in tutto (come nel caso d'un giovane specializzando da noi intervistato), «una devitalizzazione e tre otturatomi».
…omissis
Una questione di «patenti» come asserisce con amarezza ancora il sanitario: «Ma che cosa valgono? Chi le rilascia? Chi le verifica?». In Italia c'è un dentista ogni 6296 cittadini (con punte di uno ogni 34 mila in certe province) contro un rapporto di 1 ogni mille abitanti giudicato ottimale dall'Organizzazione mondiale della Sanità. «Il che significa — spiega il prof. Re, della Clinica Odontostomatologica dell'Università e riconosciuto "padre" della facoltà di Odontoiatria giunta al quarto anno di corso — che il nostro Paese, per disporre d'un servizio odontoiatrico efficiente, avrebbe bisogno di 20 mila dentisti in più rispetto a quelli attualmente in attività. In una situazione come questa parlare di medicina preventiva rischia di suonare stonato, per non dire grottesco». È la stessa realtà in cui s'è aperta la facoltà di Odontoiatria per adeguarsi ad una direttiva della Cee. A Torino 35 studenti (c'è il numero programmato) hanno iniziato a novembre il quarto anno. «Ci sono luci ed ombre su questo corso di laurea — commenta il prof. Re —. Le note positive sono l'abnegazione dei docenti, molti del quali neppure strutturati, e l'impegno degli studenti; quelle negative sono le attrezzature carenti, i locali insufficienti, il numero ridotto delle persone che possono seguire le esercitazioni pratiche». A tutt'oggi ancora non si sa se i laureati di questo corso universitario saranno equiparati ai medici, quali interventi potranno compiere una volta abilitati, quali, invece, resteranno di esclusiva competenza del medico chirurgo con o senza specializzazione in odontoiatria.
Manco a dirlo, la procura di Torino e l'Ordine dei Medici hanno fatto ricorso in cassazione contro la mia assoluzione
il 25 Maggio 2022 il caso verrà ridiscusso in cassazione